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Indennità di vacanza contrattuale |
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A decorrere dallo stipendio di aprile 2010.
Dal Sito del Ministero dell'Economia.
Per la tornata contrattuale 2010-2012 la Legge Finanziaria per l’anno 2010, in attesa di definire il nuovo assetto contrattuale e i nuovi comparti di contrattazione, ha previsto risorse per tutto il pubblico impiego al fine di corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale.
Pertanto a decorrere dallo stipendio di aprile 2010, è stato disposto il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale per tutto il personale appartenente ai comparti in attesa del rinnovo contrattuale per il biennio economico 2010-2012, fermo restando il carattere provvisorio dell’emolumento e riassorbimento nei benefici economici che saranno riconosciuti in sede di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.In particolare da aprile 2010, è stato attribuito l’assegno codice “888 - IND.VACANZA CONTRATTUALE” e vari sottocodici in base al comparto o Area di contrattazione e alla qualifica di appartenenza.
L’importo di tale assegno corrisponde, per i primi tre mesi, dal 1° aprile 2010 al 30 giugno 2010, al 30% del tasso di inflazione programmata per l’anno 2010 pari al 1,5% e, dal 1° luglio 2010, al 50% del suddetto tasso di inflazione programmata.
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