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Emanate le istruzioni operative....
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 19.3.2010 (prot. n. 74) ha emanato le istruzioni operative per la trasmissione on-line all'INPS e ai datori di lavoro dei certificati di malattia.
La nuova norma prevede che, in caso di assenza per malattia del dipendente pubblico, la certificazione medica - rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - deve essere inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, così come già avviene per il settore privato.
Successivamente l'INPS - sempre per via telematica e con modalità di predisposizione per l'invio dei dati effettuate dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) - avrà cura di trasmettere, all'ufficio di appartenenza (istituzione scolastica per il nostro Comparto) del lavoratore, il certificato di malattia telematico che sarà redatto obbligatoriamente secondo lo specifico modello allegato al decreto del Ministero della Salute del 26.2.2010 (di cui fa parte integrante anche un peculiare "disciplinare tecnico"), decreto emanato di concerto sia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia con il MEF e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010.
Oneri e vantaggi del lavoratore
Il lavoratore avrà l'obbligo
Il lavoratore non sarà più obbligato ad inviare a proprio carico, all'amministrazione di appartenenza entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, le attestazioni di malattia con le modalità finora previste (raccomandata a/r, etc.); esso dovrà semplicemente comunicare, in maniera del tutto informale, la propria assenza per malattia.
L'INPS metterà a disposizione, sul proprio sito, una funzione attraverso la quale, il lavoratore potrà visualizzare il relativo attestato, dando l'indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato rilasciato.
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